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SISTRI: riavvio in due fasi

Rifiuti SISTRI - Protectaweb
© Carsten Jacobs

Il Ministro dell’Ambiente fissa i termini di riavvio progressivo del SISTRI


•• Torniamo ad occuparci del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). L’art. 52 del D.L. n. 83/2012 ha, come noto, sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operatività del SISTRI allo scopo di procedere ad ulteriori verifiche amministrative e funzionali, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la fissazione di un nuovo termine per l’entrata in operatività del Sistema.

Il Ministro dell’Ambiente, con Decreto del 20 marzo 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile scorso, ha ora fissato i termini di riavvio progressivo del SISTRI, articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operatività, con riferimento a distinte categorie di soggetti obbligati.

A seguito della soppressione di DigitPA e dell’istituzione della nuova Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), anche quest’ultima, nella relazione semestrale di «Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI» del 13 febbraio 2013, ha evidenziato l’opportunità di un riavvio graduale del sistema, ritenendo come “… una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l’occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività”.

Preso atto di tale esigenza, il nuovo decreto ministeriale fissa i termini iniziali di operatività del SISTRI al:

• 1° ottobre 2013 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli altri soggetti che compiono operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi;


• 3 marzo 2014 per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI (questi soggetti possono, comunque, utilizzare il Sistema su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013).

Gli enti soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti devono, ovviamente, adempiere a tale obbligo entro i suddetti termini iniziali di operatività.

Gli enti e le imprese già iscritti sono tenuti, invece, a procedere alla verifica dell’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, ed all’eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.

Le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate e concluse entro i seguenti termini:

• 30 aprile-30 settembre 2013 per i soggetti rispetto ai quali il termine iniziale di operatività è fissato al 1° ottobre 2013;


• 30 settembre 2013-28 febbraio 2014 per tutti gli altri enti o imprese per il quali il termine di operatività è fissato, come detto, al 3 marzo 2014.

In via transitoria, fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI prevista dal provvedimento in esame per le diverse categorie di soggetti, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 (Registri di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni).

È prevista, infine, la sospensione per l’anno 2013 del versamento del contributo di iscrizione al SISTRI per enti ed imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

Luca Strinati