Trivellazioni in Adriatico per approvvigionamento del gas naturale. La Regione Marche contro la contraddittoria ricentralizzazione delle competenze, resa possibile dal decreto «Sblocca Italia»
Per quanto urgenti, le misure per l’approvvigionamento ed il trasporto del gas naturale (come quelle per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali) non possono scavalcare le legittime competenze territoriali. A fare la voce grossa è la Regione Marche che, per il capitolo «trivellazioni in Adriatico», ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro gli articoli 37 e 38 del DL 133/2014 (il cosiddetto Sblocca Italia) “Lo avevamo annunciato e abbiamo mantenuto l’impegno – sottolinea il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca – La parte dello Sblocca Italia relativa alle misure per l’approvvigionamento del gas naturale contrasta con il titolo V della Costituzione. Di nuovo, dunque, un tentativo di ricentralizzare competenze delle Regioni, in un settore, per di più, di particolare importanza e delicatezza per le comunità locali. Per quel che riguarda l’Adriatico stiamo parlando di un mare semichiuso e con un lento ricambio delle acque; un’area dall’ecosistema molto sensibile e che sta puntando con grande determinazione, rafforzata dalla nascita della Macroregione adriatico ionica, sulla crescita turistica legata all’ambiente e al paesaggio. Impensabile che su tematiche come la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia il parere e l’intesa delle Regioni, previsti dalla nostra Costituzione, non vengano tenuti nella debita considerazione”.
In particolare, gli articoli 37 e 38 dello «Sblocca Italia», attribuiscono al Ministero dello Sviluppo economico il compito di predisporre un Piano delle aree in cui sono consentite le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale senza contemplare la necessità di un’intesa con la Regione. Inoltre, la richiesta alla Regione dell’intesa al rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, si rende necessaria solo se tali attività si svolgono sulla terraferma e non anche in mare. Una posizione che compromette e contraddice le competenze legislative regionali previste dall’articolo 117 della Costituzione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, oltre che quelle di governo del territorio, nonché le competenze amministrative delle Regioni in base al principio di sussidiarietà stabilito nell’articolo 118 della Costituzione.
[Redazione PROTECTAweb]
[16 Gen 2015]