La Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri facendo chiarezza su ruoli e competenze per l’individuazione dei siti da destinare agli impianti
Illegittimità costituzionale delle norme regionali sarde del 2012 che bloccavano la realizzazione degli impianti eolici, o il loro ampliamento, oltre la fascia dei 300 metri dalla costa se ricadenti in aree di pregio paesaggistico. Così si è espressa la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge regionale 17 dicembre 2012 n.25 che prevedeva «disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi”. La legge regionale non si limiterebbe infatti ad individuare «i siti non idonei» alla installazione degli impianti, ma anche quelli idonei su tutto il territorio regionale «ponendosi in contrasto con le nome statali.
Con la nuova sentenza, la Corte ha ribadito che le Regioni «possono procedere all’individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti» ma ha sottolineato che la norma contestata, nell’individuare i siti idonei, «si pone in contrasto con le linee guida statali». In pratica – affermano i giudici costituzionali – il legislatore regionale imporrebbe la propria autorità sovrapponendosi alla competenza ed ai criteri dello Stato in merito alla localizzazione dei siti idonei all’installazione degli impianti.