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NESSUNA NUOVA TRIVELLAZIONE ENTRO LE 12 MIGLIA

Lo stabilisce il DM 7/12/2016 che precisa le procedure di approvazione e autorizzazione dei programmi a garanzia della sicurezza e dell’ambiente previste dal Codice Ambiente

Il Ministero dello Sviluppo economico precisa che quanto recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale che aggiorna le modalità operative per la ricerca e la produzione di idrocarburinon modifica in alcun modo le limitazioni per le attività consentite dal Codice Ambiente nelle aree marine comprese nelle 12 miglia dalla costa e dalle aree protette.

Nel decreto, infatti, si regolamentano solamente le attività già consentite dalla legge all’interno di queste aree, e cioè le attività  funzionali a garantire l’esercizio e il recupero delle riserve di idrocarburi accertate per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale. Sono quindi escluse altre attività, quali in particolare quelle di sviluppo e coltivazione di eventuali nuovi giacimenti.

Si precisa inoltre che la previsione di possibili modifiche dei programmi di lavoro è finalizzata unicamente a consentire sia interventi di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture, sia – al termine della coltivazione – la chiusura mineraria dei pozzi e la rimozione delle piattaforme. Queste attività, anche se non previste nel programma originario (caso ad esempio che si verifica per i piani di chiusura e ripristino), dovranno comunque essere sottoposte a iter approvativo e autorizzativo e conseguentemente a VIA.

Non si tratta quindi di alcuna deregolamentazione, ma al contrario della fissazione di precise procedure di approvazione e autorizzazione dei programmi a garanzia della sicurezza e dell’ambiente, proprio nel rispetto del Codice Ambiente.

[7 Apr 2017]

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