di Gianluca Timo • Il Certificatore energetico è il tecnico competente che determina le prestazioni energetiche dell’edificio e formula l’elenco delle raccomandazioni che possono ridurne i consumi. Una figura indipendente che deve garantire, in modo inequivocabile, l’operato dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione, realizzazione o ristrutturazione dell’edificio certificato
Il Certificatore energetico in questo contesto, come anche specificato nella direttiva 2010/31/UE, si delinea come una figura terza e indipendente che possa garantire in maniera inequivocabile l’operato dei professionisti che hanno partecipato al processo di progettazione e successiva realizzazione, o ristrutturazione, dell’edificio certificato; la Certificazione energetica degli edifici in questo modo si delinea come un percorso di qualità. La finalità della certificazione, e quindi quella del «certificatore», è di informare in maniera semplice e diretta l’utente sui consumi che l’immobile avrà nel corso della sua gestione. O, più semplicemente, la prestazione dell’edificio è espressa in modo chiaro e comprende sia un indicatore numerico che uno grafico, evidenziati proprio per una lettura immediata e con un ridotto grado di interpretazione. Il tecnico che redige l’attestato di prestazione energetica è responsabile della corretta applicazione della procedura, proprio perché la direttiva prevede tra le sue definizioni: (…) “l’attestato di prestazione energetica: documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità” (…); per questo motivo, nel caso in cui l’utente non si ritenga soddisfatto, è molto probabile che il tecnico certificatore venga coinvolto comunque nel procedimento giudiziario.
La Certificazione energetica è un percorso di qualità, e l’affidabilità del risultato finale è data dalla sua riproducibilità; soggetti diversi devono poter ottenere gli stessi risultati con uno scostamento massimo del 5% come previsto dal D.P.R. 59/09.
La metodologia di verifica su costruzione nuova o esistente
Se un edificio deve essere posto sul mercato in classe A, non potrà arrivare alla fine del processo ad avere una classe inferiore, perché il certificatore è stato nominato a processo già iniziato o, come purtroppo ancora succede, alla fine dei lavori.
Negli edifici esistenti ci si deve relazionare direttamente con l’edificio così come si presenta; il tecnico in questo caso deve avere specifiche competenze sia per la parte edilizia che per quella impiantistica; fondamentale risulta sia il saper riconoscere un involucro edilizio con tutte le sue problematiche, strutture, stratigrafia, ponti termici presenti, sia il conoscere e comprendere tutta la parte impiantistica.
La procedura operativa per l’esistente può essere schematizzata con alcuni semplici passaggi; rilievo, raccolta dati e recupero della documentazione tecnico impiantistica, verifica congruenza dati calcolo per determinare la prestazione energetica, verifica attraverso le ipotesi migliorative e tecnicamente fattibili per migliorare la classe energetica dell’edificio analizzato e che possono essere inserite all’interno dell’attestato.
Gli interventi migliorativi e le analisi tecno-economiche per gli edifici esistenti devono essere sempre inserite come previsto dalla normativa in vigore.
Competenza e professionalità
Come si evince da questa sintesi sulle due metodologie, sugli edifici di nuova costruzione e sugli edifici esistenti, la figura del certificatore deve avere una preparazione tecnica costante nel tempo, deve aggiornarsi sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista dei materiali che possono essere usati per l’involucro.
Nel nostro Paese il parco edilizio è rappresentato principalmente da edifici esistenti e, come è noto, ormai dal 1° gennaio 2012 è scattato l’obbligo per i venditori di immobili, oltre che ad
La necessità del rispetto del vincolo prestazionale sia per gli edifici di nuova costruzione che per il patrimonio edilizio esistente, rende sempre più evidente che la Certificazione energetica, oltre all’analisi preliminare del progetto, attraverso anche i sopralluoghi durante i lavori, si debba avvalere di una strumentazione adeguata che garantisca il risultato, proprio per tutelare anche la figura del certificatore dal punto di vista professionale e legale perché, come prevede la legge (sebbene solo poche regioni abbiano cominciato ad effettuare i controlli ed emettere provvedimenti sulle certificazioni «leggere» effettuate dal 2009), le sanzioni ci sono e devono essere applicate.
