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Gli attori della Certificazione energetica

Timo casa 3 litri Ostia
Casa a 3 litri realizzata a Ostia Antica. Consumi Epi 22 kWh/m2 anno

di Gianluca Timo • Il Certificatore energetico è il tecnico competente che determina le prestazioni energetiche dell’edificio e formula l’elenco delle raccomandazioni che possono ridurne i consumi. Una figura indipendente che deve garantire, in modo inequivocabile, l’operato dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione, realizzazione o ristrutturazione dell’edificio certificato

 

Timo cartello vendesiLa direttiva 2002/91/CE, ufficialmente abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, ha dato concretamente avvio in Europa e in Italia alla Certificazione energetica. Tale direttiva nota anche come EPBD (Energy Performance Building Directive), lascia spazio alla 2010/31/UE, la cui applicazione richiede la revisione dell’intero pacchetto di norme tecniche attualmente vigente e finalizzato alla determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici. Nel provvedimento è definito il quadro comune generale, di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in conformità a quanto indicato nell’allegato I della Direttiva. Il recepimento di questa direttiva fornirà un importante strumento che consentirà, sia a livello nazionale che europeo, di influenzare (secondo uno dei commi della direttiva) il mercato mondiale dell’energia e quindi la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nel medio e lungo termine, assicurerà case più efficienti che utilizzeranno minori quantità di energia per mantenere il comfort abitativo.

Il Certificatore energetico in questo contesto, come anche specificato nella direttiva 2010/31/UE, si delinea come una figura terza e indipendente che possa garantire in maniera inequivocabile l’operato dei professionisti che hanno partecipato al processo di progettazione e successiva realizzazione, o ristrutturazione, dell’edificio certificato; la Certificazione energetica degli edifici in questo modo si delinea come un percorso di qualità. La finalità della certificazione, e quindi quella del «certificatore», è di informare in maniera semplice e diretta l’utente sui consumi che l’immobile avrà nel corso della sua gestione. O, più semplicemente, la prestazione dell’edificio è espressa in modo chiaro e comprende sia un indicatore numerico che uno grafico, evidenziati proprio per una lettura immediata e con un ridotto grado di interpretazione. Il tecnico che redige l’attestato di prestazione energetica è responsabile della corretta applicazione della procedura, proprio perché la direttiva prevede tra le sue definizioni: (…) “l’attestato di prestazione energetica: documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità” (…); per questo motivo, nel caso in cui l’utente non si ritenga soddisfatto, è molto probabile che il tecnico certificatore venga coinvolto comunque nel procedimento giudiziario.

La Certificazione energetica è un percorso di qualità, e l’affidabilità del risultato finale è data dalla sua riproducibilità; soggetti diversi devono poter ottenere gli stessi risultati con uno scostamento massimo del 5% come previsto dal D.P.R. 59/09.

La metodologia di verifica su costruzione nuova o esistente

Timo 3Negli edifici di nuova costruzione la nomina deve avvenire prima di iniziare la costruzione del fabbricato; il tecnico certificatore deve poter valutare che il progetto energetico rispetti i requisiti minimi prescritti dalla normativa, sia a livello locale che nazionale; durante le fasi di realizzazione sia la parte dell’involucro (corretta posa in opera dell’isolante e correzione dei possibili ponti termici) che quella impiantistica (tubazioni, macchinari e eventuali recuperatori) rispettino il progetto esecutivo dei progettisti. Una volta verificata la corrispondenza tra il progetto e l’edificio realizzato, con l’inserimento dei dati nel programma di calcolo, conforme secondo la normativa vigente e validato dal CTI, e di tutti i valori di progetto e sopralluoghi effettuati e verbalizzati con la committenza e D.L., verrà emesso il certificato ovvero l’ACE. Questo approccio o processo di validazione tramite un terzo responsabile ha come presupposto che con il certificatore, e di conseguenza con il certificato, si abbia un confronto attivo, propositivo, che venga utilizzato e visto come strumento per programmare la qualità finale dell’edificio e non diventare prescrittivo. Il certificatore non si configura solamente come un controllore e un garante ma, soprattutto, come figura di esperto indipendente, così come descritto dall’art. 17 della 2010/31/UE, a garanzia, decisivo del risultato finale che si vuole ottenere, decisiva per la qualità del certificatore è il suo background a livello professionale la sua costante ricerca e verifica con i prodotti presenti nel mercato.

Se un edificio deve essere posto sul mercato in classe A, non potrà arrivare alla fine del processo ad avere una classe inferiore, perché il certificatore è stato nominato a processo già iniziato o, come purtroppo ancora succede, alla fine dei lavori.

Negli edifici esistenti ci si deve relazionare direttamente con l’edificio così come si presenta; il tecnico in questo caso deve avere specifiche competenze sia per la parte edilizia che per quella impiantistica; fondamentale risulta sia il saper riconoscere un involucro edilizio con tutte le sue problematiche, strutture, stratigrafia, ponti termici presenti, sia il conoscere e comprendere tutta la parte impiantistica.

La procedura operativa per l’esistente può essere schematizzata con alcuni semplici passaggi; rilievo, raccolta dati e recupero della documentazione tecnico impiantistica, verifica congruenza dati calcolo per determinare la prestazione energetica, verifica attraverso le ipotesi migliorative e tecnicamente fattibili per migliorare la classe energetica dell’edificio analizzato e che possono essere inserite all’interno dell’attestato.

Gli interventi migliorativi e le analisi tecno-economiche per gli edifici esistenti devono essere sempre inserite come previsto dalla normativa in vigore.

 

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Competenza e professionalità

Come si evince da questa sintesi sulle due metodologie, sugli edifici di nuova costruzione e sugli edifici esistenti, la figura del certificatore deve avere una preparazione tecnica costante nel tempo, deve aggiornarsi sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista dei materiali che possono essere usati per l’involucro.

Nel nostro Paese il parco edilizio è rappresentato principalmente da edifici esistenti e, come è noto, ormai dal 1° gennaio 2012 è scattato l’obbligo per i venditori di immobili, oltre che ad Timo5allegare l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) nell’atto di compravendita, di inserire sul cartello vendesi esposto in vetrina le indicazioni di prestazione energetica dell’immobile in oggetto. Il professionista, con la Certificazione energetica, non fornisce solo una «classe» di appartenenza ma, di fatto, pone l’immobile in una determinata fascia di mercato, quindi, proprio come sta accadendo nelle regioni dove la Certificazione è obbligatoria da diversi anni, l’edificio più «energivoro» si svaluta a vantaggio di quello più efficiente. Secondo il legislatore europeo, la certificazione energetica degli edifici è uno strumento Timo6di trasformazione del mercato immobiliare, che ne migliora la trasparenza e l’efficienza energetica, fornendo, ai potenziali acquirenti e locatari, una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle relative spese di gestione) dell’immobile da acquistare o affittare, sia esso di nuova costruzione o esistente.

La necessità del rispetto del vincolo prestazionale sia per gli edifici di nuova costruzione che per il patrimonio edilizio esistente, rende sempre più evidente che la Certificazione energetica, oltre all’analisi preliminare del progetto, attraverso anche i sopralluoghi durante i lavori, si debba avvalere di una strumentazione adeguata che garantisca il risultato, proprio per tutelare anche la figura del certificatore dal punto di vista professionale e legale perché, come prevede la legge (sebbene solo poche regioni abbiano cominciato ad effettuare i controlli ed emettere provvedimenti sulle certificazioni «leggere» effettuate dal 2009), le sanzioni ci sono e devono essere applicate.

 

Gianluca Timo
Segretario AICEn
(Associazione Italiana Certificatori Energetici)