È concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito dal Medio Credito Centrale. Lo stabilisce il Decreto di natura non regolamentare varato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
•• Il provvedimento in oggetto rientra fra i tasselli che compongono il quadro complessivo della nuova architettura a sostegno dell’ecosistema delle startup innovative (cfr. il c.d. Decreto Crescita 2012); startup innovative e incubatori certificati possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese gestito dal Medio Credito Centrale.
Il Decreto stabilisce in 2,5 milioni di euro l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria (corrispondente quindi all’80% del totale di progetto) e assegna altresì priorità nell’istruttoria e nella presentazione delle correlate richieste di garanzia da parte dei soggetti finanziatori al Comitato del Fondo.
Le Camere di Commercio, con il coordinamento del MISE, hanno redatto il modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori di startup innovative potranno autocertificarsi ed essere iscritti presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Per facilitare la procedura è stata predisposta una guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari dell’incubatore certificato ed è stata inoltre aggiornata la guida sintetica sugli adempimenti della startup innovative.
La certificazione degli incubatori consentirà di valorizzare quelle società che accompagnano il processo di avvio e di crescita delle startup innovative, nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita.
Nel sito del MISE si legge – a proposito di Startup – che si vuole “rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, le startup – siano esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia – significa innanzitutto tentare di innescare un’inversione di tendenza in fatto di crescita economica e di occupazione, in particolare giovanile. Ma significa anche spingere affinché il nostro Paese diventi più veloce e dinamico, capace di tornare a scommettere sulle sue energie migliori.
Con la legge 221/2012, che ha convertito il DL Crescita 2.0, viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la startup: per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.
In linea con quanto proposto nel Rapporto Restart, Italia! elaborato dalla task force sulle startup, le misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una startup – dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione – ponendo l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.
Promuovendo la visione di un’Italia più favorevole all’innovazione, il provvedimento assume una portata che trascende la sfera dell’economia e non è priva di implicazioni di natura sociale e culturale per il futuro del nostro Paese. Un futuro nel quale l’innovazione, fattore chiave per lo sviluppo economico, entrerà nella quotidianità degli italiani e sarà il paradigma delle politiche economiche miranti alla crescita. Un futuro nel quale a chiunque, giovane e non giovane, sarà concessa l’opportunità di trasformare il proprio talento in iniziativa imprenditoriale. Il futuro di un Paese che incarna il progresso e che vanta una cultura del rischio diffusa. Un Paese caratterizzato da una maggiore mobilità sociale; dove i luoghi dove si genera la conoscenza, le scuole, dialogheranno maggiormente con i luoghi in cui essa trova concreta applicazione, le aziende. Un Paese dove siano radicate la cultura del merito e della trasparenza, dove fallire non sia più un’odissea né un’onta, dove le politiche siano in grado di auto-valutarsi e, laddove si rivelassero infruttuose, correggere il proprio corso.
La sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup, aggiornata su base settimanale da Infocamere, è lì a testimoniare che centinaia di imprese innovative sono determinate ad anticipare la realizzazione degli scenari appena descritti.”
Prima della concessione… le banche fanno i conti
Indiscutibilmente si sta assistendo ad apprezzabili tentativi di semplificazione normativa, snellimento della macchina burocratica e facilitazione nell’accesso al credito; ripetiamo i tentativi sono apprezzabili e tutti auspicano di poter assistere ad un’inversione di tendenza sia nell’emorragia di forze lavoro qualificate che lasciano il Paese e sia, di conseguenza, nel numero di startup ed imprese giovanili e, comunque, nuove imprese che trovino giusta motivazione e coraggio per iniziare nuove avventure professionali nel nostro «bel» Paese e che, alla fine, arrivino a compimento.
Il MISE sottolinea che “la copertura dell’80% del rischio dell’operazione finanziaria indubbiamente rappresenta per le banche e/o altri soggetti finanziatori riconosciuti, un significativo incentivo alla concessione di finanziamenti in favore di categorie di imprese che, in ragione dell’alta rischiosità che viene loro spesso associata, incontrano particolari difficoltà nell’accesso al credito bancario” ma la soluzione del problema rappresentato dalla difficoltà di accesso al credito va al di là dell’acquisizione della garanzia da parte della banca (che pure ne fa ben volentieri mirato ricorso qualora decida di concedere fido) ma risiede a monte; l’attività di concessione del credito da parte delle banche (italiane e non) è infatti fortemente influenzata:
? dalla pesantezza dei requirements di Basilea 1, 2 e 3;
? dal costo dei fondi messi a disposizione dal mercato interbancario come dai principali intermediari finanziari sovranazionali o statali, costo influenzato in generale dal rating attribuito all’«azienda Italia» ed a ciascuna singola banca (1);
? dagli scarsi margini a favore delle banche che, per quanto le condizioni possano sembrare alte alle PMI richiedenti il finanziamento, sono in realtà influenzate dai costi di struttura che, ingessati da più di mezzo secolo di impermeabilità del mercato alla concorrenza, stentano ancora oggi ad abbassarsi in maniera tale da poter applicare condizioni finali veramente appetibili (una delle ragioni, del resto, alla base della massiccia dismissione di personale di questi ultimi anni da parte dell’intero sistema).
Tornando all’eventuale rilascio di garanzia da parte del fondo, va ricordato che una banca deve valutare positivamente il merito creditizio dell’azienda richiedente indipendentemente dall’acquisizione della garanzia (e questo a tutela anche dello stesso garante) e che quindi l’acquisizione della stessa da parte della banca facilita la concessione del credito non sulla singola pratica (questo comunque varia da caso a caso) ma, permettendo di non fare in certe misure accantonamenti, libera pari risorse per nuove concessioni creditizie a favore delle PMI.
Tanto solamente per integrare con qualche annotazione operativa annunci il cui ottimistico tenore, pur se giustificabile dal punto di vista governativo e legislativo, potrebbe venire in qualche misura contrastato dalla realtà operativa corrente.
Giovanni Notaro
(1) A parte il mercato interbancario, o i finanziamenti BCE, o ancora la raccolta da clientela, il sistema bancario ricorre in modo estensivo ai fondi della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) ed a quelli della CDP (Cassa depositi e Prestiti); tra le condizioni praticate da queste due importanti istituzioni, la prima comunitaria, la seconda italiana, si è registrata una maggiore convenienza della prima rispetto alla seconda anche se la forbice è nel tempo diminuita; non è politica della BEI pubblicare le condizioni applicate alle varie banche intermediarie (né lo potrebbe fare trattandosi di rapporto bilaterale influenzato, come prima si diceva dal rating paese/banca e non solo) mentre CDP, essendo emanazione dello Stato, anche se sotto forma di Spa (principale azionista, con l’80,1%, è il Ministero dell’Economia), pubblica periodicamente le condizioni che applica alle banche richiedenti sul sito:
http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/OperatoriFinanziari/SostegnoallePMI/NuovoPlafondPMI/PMI-Investimenti/Condizionieconomiche/index.htm; vale infine ricordare che le banche intermediarie di questi due tipi di fondi sono obbligate a segnalare, nel contratto di finanziamento banca/cliente, il correlato suo costo di provvista.
