AGCM, Autorità garante della concorrenza e del mercato, e AEEGSI, Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico, firmano un Protocollo d’intesa per rafforzate la cooperazione nel settore delle pratiche commerciali scorrette
Arriveranno giorni più duri per le pratiche commerciali scorrette! A garanzia… i Presidenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) Giovanni Pitruzzella e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) Guido Bortoni che sferrano un duro colpo alle pratiche non idonee con la firma di un Protocollo d’intesa per rafforzare la tutela dei consumatori, con particolare riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati.
1. Le pratiche commerciali scorrette sono definite al capo II del titolo III della parte II del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; per queste la competenza sanzionatoria spetta all’AGCM a norma dell’art. 27 dello stesso DLgs.
2. Le procedure di ripristino introdotte nel 2012 dall’Autorità energia, consentono al cliente di tornare al venditore precedente – rispetto a quello apparentemente «non voluto» – attraverso un percorso semplificato. Questa procedura, detta anche di «switching back» ha una finalità di tutela diversa e non sovrapponibile alle previsioni del Codice del consumo (come la tutela giudiziaria o il ricorso all’Antitrust ai quali i consumatori restano comunque liberi di aderire)».
È un atto, questo, che integra il precedente Protocollo Quadro del 2012, individuando strumenti, procedure e termini per assicurare un efficace coordinamento tra le due Autorità e dare puntuale e concreta attuazione alle novità in tema di tutela dei consumatori introdotte dal nuovo Codice del Consumo (Dlgs 21 febbraio 2014, n. 21) che recepisce la Direttiva 2011/83/UE.
Le due Autorità, tramite il Protocollo d’intesa, si impegnano anche a reciproca segnalazione, nell’ambito di procedimenti di diretta competenza, di casi di pratiche commerciali scorrette e/o di violazioni delle normative e/o della regolamentazione nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.
Tra le azioni previste dall’intesa: l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente che dovrà sovraintendere e monitorare l’attuazione del Protocollo stesso; lo scambio di documenti, dati e informazioni sui procedimenti avviati; interventi congiunti per le casistiche che richiedono una specifica attenzione; la fissazione di precisi termini di 30 e di 45 giorni (nel caso di presentazione di impegni sostitutivi a sanzioni) per poter dare il parere previsto nella procedura in questione.
Altre forme di collaborazione si realizzeranno con la comunicazione all’Antitrust, da parte dell’Autorità energia, dell’esito negativo dei tentativi di conciliazione delle controversie tra imprese e consumatori (con la trasmissione del relativo fascicolo per le valutazioni di competenza) in caso di contratti nei settori dell’elettricità e del gas conclusi in violazione delle disposizioni del Codice di condotta commerciale: l’Autorità energia infatti in questi casi mantiene e implementa una regolazione finalizzata alla conciliazione volontaria del problema, anche mediante il ricorso alle «procedure di ripristino» o «switching back».
[Redazione PROTECTAweb]
[03 Nov 2014]
La versione integrale del Protocollo è consultabile sui siti:
www.agcm.it e www.autorita.energia.it.









































