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Un bonus da 20 milioni per l’acquisto di pneumatici virtuosi

Finalmente il giusto riconoscimento al ruolo strategico degli pneumatici. Un incentivo di 200 euro agli automobilisti che acquistano pneumatici di classe A o B, ossia che garantiscono minori consumi e maggiore sicurezza. È quanto recita l’emendamento firmato da Lega, Forza Italia e 5 stelle

 

Sottolinea l’importanza di favorire l’utilizzo di pneumatici con le migliori performance in termini di maggiori sicurezza e risparmio, l’emendamento che porta la firma di Lega, Forza Italia e 5 stelle inserito nel DL Energia. Per incentivare l’acquisto di pneumatici virtuosi di classe A o B, ossia quelli che presentano l’etichettatura relativa alla minore resistenza al rotolamento (che si traduce in risparmio di carburante di circa il 5-7%) ed un minore spazio di frenata (nell’ordine del 30% equivalente a maggior sicurezza stradale), si pensa infatti di mettere a disposizione degli automobilisti un bonus gomme di 200 euro. Il DL Energia è attualmente al vaglio del Parlamento.

In effetti il 1° maggio 2021 ha visto l’entrata in vigore di una nuova etichettatura europea ai sensi del Reg. UE 2020/740 nel quale viene specificato come l’impiego di questi pneumatici a più alto grading, come peraltro già previsto nella regolamentazione europea di riferimento, dovrebbe essere favorito grazie anche a forme di incentivazione a cura di ogni Paese europeo.

Ogni nuova etichetta riporta un QR code individuale per identificare la tipologia di pneumatico che consente l’accesso direttamente al database europeo dei prodotti denominato «European Product Registry for Energy Labelling» in acronimo EPREL. Infatti il nuovo regolamento prevede che il consumatore possa ottenere ancor più ampie informazioni sui prodotti acquistati consultando questo database centralizzato.

 

Emendamenti DL Energia (C. 3495) – Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive Camera dei Deputati

Art. 22-bis. (Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell’aumento del costo dei carburanti)

  1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l’impatto dell’aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l’acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.
  2. I buoni sono concessi esclusivamente per l’acquisto di pneumatici aventi un’etichettatura di classi “A” o “B” sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all’aderenza su bagnato ai sensi dell’allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.
  3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.
  4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
  5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.