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Il quadro di riferimento normativo

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Consumi energetici finali nella UE 27 (COM 2008/ 772 def)

di Marco Casini • Per recepire le direttive europee tese a promuovere un’edilizia sostenibile, l’Italia si è dotata di un quadro normativo articolato di livello statale, regionale e locale che dovrebbe garantire, nel medio periodo, il raggiungimento dell’obiettivo «edifici ad energia quasi zero»

 

In Europa, in linea con le strategie comunitarie mirate alla promozione di uno sviluppo sostenibile, il quadro normativo per la progettazione e realizzazione degli organismi edilizi ha subito, negli ultimi anni, una profonda evoluzione.

L’obiettivo è quello di promuovere una «edilizia sostenibile», intesa come un processo nel quale tutti i soggetti interessati (proprietari, progettisti, costruttori, fornitori, autorità di controllo) applichino considerazioni di ordine funzionale, economico, ambientale e qualitativo per realizzare un ambiente costruito che risulti: gradevole, durevole, funzionale, accessibile, comodo e sano; efficiente sotto il profilo delle risorse; rispettoso dell’ambiente circostante e della cultura locale; competitivo in termini di costi, soprattutto in una prospettiva a lungo termine (COM 2004/60 def).

Attraverso la definizione di edilizia sostenibile, l’Unione Europea ha inteso pertanto superare la annosa contrapposizione tra architettura «tradizionale» e bioarchitettura o «architettura ecologica», individuando un’unica architettura in grado di soddisfare le esigenze, espresse e implicite, di tutte le parti interessate, presenti e future.

L’invito è quello di adottare, anche nell’edilizia, un approccio olistico alla progettazione che segua il principio comunitario del «Life cycle thinking», finalizzato a tener conto delle ricadute ambientali, sociali ed economiche delle scelte progettuali sull’intero ciclo di vita dell’edificio, dall’individuazione del sito alla costruzione, alla gestione, fino alla dismissione e al recupero dei materiali («from cradle to cradle»).

In considerazione del forte impatto sull’ambiente del settore delle costruzioni, l’obiettivo della sostenibilità edilizia consente di unificare le diverse politiche dell’Unione in tema di energia, salute, qualità dell’ambiente urbano e lotta ai cambiamenti climatici.

Per quanto attiene in particolare agli aspetti energetici, in considerazione del forte impatto degli edifici (responsabili del 40% del consumo globale di energia nell’Unione e del 35% delle emissioni di gas serra), l’ultima direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a «energia quasi zero», ossia ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico quasi nullo, coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, anche prodotta in loco o nelle vicinanze.

 

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Il quadro normativo nazionale

In Italia, in considerazione del fatto che la «tutela della salute», il «governo del territorio» e la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, i requisiti di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici sono stabiliti da norme nazionali e regionali e dai regolamenti edilizi e di igiene adottati dai Comuni che fissano gli standard minimi da rispettare.

A livello nazionale il D.P.R. n. 246/1993, che ha recepito la Dir. 89/106/Cee relativa ai materiali da costruzione, prevede che tutti i prodotti fabbricati, per essere incorporati nelle costruzioni, possano essere immessi sul mercato soltanto se idonei all’uso previsto. In particolare, essi devono consentire la realizzazione di opere che soddisfino, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza anche in caso d’incendio, d’igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia, di energia e di isolamento termico previsti nell’allegato I della direttiva.

Per quanto riguarda, le opere pubbliche, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 207/2010, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, la progettazione deve avere come fine fondamentale “la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione” ed è informata a “principi di minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo”.

Inoltre, al fine di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia ed il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale del futuro intervento edilizio, il D.P.R. 207/2010 prevede che la progettazione delle opere pubbliche si svolga sulla base di appositi studi di fattibilità ambientale.

Si tratta di uno «studio di prefattibilità ambientale», da svolgersi nel corso della progettazione preliminare, e di uno «studio di fattibilità ambientale» da svolgersi nella successiva progettazione definitiva.

Indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’intervento, il D.Lgs. 152/2006, parte II, prevede, inoltre, che i progetti di alcune tipologie di opere siano sottoposti ad una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di competenza statale o regionale, in relazione al tipo di opera.

Per quanto riguarda più strettamente gli aspetti energetici, in attesa del recepimento della nuova Dir. 2010/31/UE, la normativa nazionale in materia di rendimento energetico nell’edilizia è disciplinata dal D.Lgs. 192/2005, successivamente modificato con il D.Lgs. 311/2006, con la l. 133/2008 e con il D.Lgs. 28/2011.

 

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Il D.Lgs. 192/2005, che ha recepito la Dir. 2002/91/Ce (Energy Performance of Buildings), stabilisce criteri e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, nell’ottica di valorizzare gli interventi di risparmio energetico, introdurre fonti rinnovabili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra.

In particolare, gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di SUL ?1.000 m2 soggetti ad importanti interventi di ristrutturazione, oltre a dover rispettare requisiti minimi per le caratteristiche termiche dell’involucro e i rendimenti degli impianti, devono garantire un ridotto consumo di energia primaria (kWh/m2) per soddisfare tutti i fabbisogni energetici: riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, produzione di acqua calda sanitaria e illuminazione. Le prestazioni raggiunte devono essere documentate mediante un «Attestato di Certificazione energetica», previsto anche in tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso di qualsiasi unità immobiliare.

Con il D.P.R. 59/2009 sono stati definiti i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per l’acqua calda sanitaria.

Con il D.M. 26 giugno 2009 sono state invece definite le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, nonché gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

Recentemente il D.Lgs. 28/2011 ha introdotto, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazioni rilevanti, l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo scadenze decorrenti dal 31 maggio 2012.

Gli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici sono disciplinati rispettivamente dal D.M. 19 febbraio 2007 e dal D.M. 5 maggio 2011.

 

Le leggi regionali sulla bioedilizia

Circa il 50% delle regioni e province autonome hanno recepito la Dir. 2002/91/Ce in materia di prestazioni energetiche degli edifici sulla base degli indirizzi nazionali di cui al D.Lgs. 192/2005. Diverse regioni hanno, inoltre, emanato apposite leggi in materia di bioedilizia finalizzate a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private.

Tali leggi: impongono requisiti minimi relativamente al risparmio idrico, alle fonti di energia rinnovabile, alla qualità ambientale dei materiali da costruzione e all’inserimento dell’opera nel contesto; introducono un sistema regionale di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici; definiscono incentivi e contributi da parte delle Regioni o dei Comuni per gli edifici che conseguono la certificazione.

 

 

Marco Casini
Docente di Tecnologie per la progettazione ambientale
«Sapienza» Università di Roma