di Valerio Maura • Un decreto in vigore dall’8 aprile, sancirà l’obbligo per amministrazioni, società ed enti pubblici di acquistare veicoli a basso impatto ambientale
Il tema della mobilità sostenibile tocca da vicino anche la «res pubblica», visto il corposo parco veicoli di cui sono dotate le varie amministrazioni, enti e aziende statali e parastatali. Con il Decreto Legislativo n.24 del 3 marzo 2011, sarà ora obbligatorio, al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, di clima e di energia, di tener conto, al momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di parametri quali il consumo e le emissioni di CO2, NOx, NMHC. Per la metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l’intero arco di vita, ci rifacciamo direttamente all’articolo 5 del Decreto:
«1. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi al consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il consumo di carburante per chilometro di un veicolo, misurato come indicato al comma 4, deve essere, in ogni caso, computato in unità di consumo energetico per chilometro; b) qualora il consumo di carburante sia fornito in unità di misura diverse da quella di consumo energetico, esso è convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 dell’allegato 1; c) quale costo per unità di energia è utilizzato il costo pre-accisa per unità di energia più basso fra quello della benzina e quello del combustibile diesel per autotrazione; d) i costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un veicolo nell’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato, per il consumo di energia per chilometro di cui alla lettera b) e per il costo per unità di energia di cui alla lettera c).
2. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di CO2 sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il chilometraggio relativo all’intero arco di vita, indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato, va moltiplicato per le emissioni di CO2 espresse in chilogrammi per chilometro, misurate come indicato al comma 4; b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il costo per chilogrammo di CO2 di cui alla tabella 2 dell’allegato 1.
3. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia seguente: a) i costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di un veicolo nell’intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi di esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato nell’intero arco di vita; b) i costi di esercizio relativi a ogni sostanza inquinante per l’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio già effettuato, per le emissioni in grammi per chilometro misurate, come indicato al comma 4 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 dell’allegato 1.
4. Il consumo di carburante, le emissioni per chilometro di CO2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell’allegato 1, sono misurati: a) per i veicoli per cui la normativa comunitaria in materia di omologazione definisce procedure di prova standardizzate, utilizzando tali procedure; b) per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova standardizzate comunitarie, utilizzando procedure di prova alternative indicate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.
5. Nel caso di veicoli elettrici, nelle more dell’adozione di specifiche norme comunitarie, il consumo energetico, le emissioni per chilometro di CO2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell’allegato 1 sono misurati utilizzando procedure di prova indicate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1. ».







































