di Luca Strinati • I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito del GSE
Come deve essere considerato ai fini fiscali il condominio nel caso in cui utilizzi un impianto, di potenza pari o inferiore a 20 kW, in relazione al quale opti per la cessione integrale o parziale alla rete dell’energia prodotta, oppure, di potenza superiore a 20 kW?
È un soggetto esercente un’attività commerciale, tenuto ad emettere fattura?
Questi i termini dei quesiti formulati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) all’Agenzia delle Entrate, che, con la risoluzione n. 84/E, ha chiarito che nei casi suddetti il condominio, in quanto ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune, non può mai configurarsi come soggetto che svolge attività di produzione e vendita dell’energia.
Ma allora a chi deve essere attribuito il reddito d’impresa?
“In presenza di una intesa verbale oppure di un semplice comportamento concludente il quale sia idoneo a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale si può individuare, secondo le Entrate, una società di fatto.”
Tale società è caratterizzata da un elemento oggettivo, costituito dall’impianto fotovoltaico e dagli spazi comuni, e da uno soggettivo, rappresentato dalla comune intenzione dei condòmini di voler conseguire dei proventi. È evidente che non tutti i condòmini sono soci della società di fatto, ma esclusivamente quelli che hanno deliberato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali, restandone esclusi quelli che non hanno approvato la decisione e che, non intendendo trarre vantaggio dall’investimento, restano esonerati ai sensi dell’art. 1121 del Codice civile anche da qualsiasi contributo di spesa.
Giova ricordare che, per il combinato disposto degli artt. 1120 e 1136 del Codice civile, la deliberazione avente per oggetto la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per fini commerciali deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
Sotto il profilo fiscale, la società di fatto tra condòmini è un autonomo soggetto d’imposta tenuto, in quanto tale, ad applicare ai fini delle imposte dirette le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo, nonché a curare gli adempimenti previsti ai fini dell’IVA.
In merito ai quesiti posti dal GSE, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico, svolgendo attività commerciale, è tenuta ad emettere fattura nei confronti del GSE in relazione all’energia immessa in rete.
Il Gestore dei Servizi Energetici, da parte sua, nel corrispondere alla società produttrice di energia da fonte fotovoltaica la tariffa incentivante o conto energia, deve operare nei confronti della medesima la ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.










































