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Comuni: solo lo Stato può concedere deroghe alle percentuali di raccolta differenziata

di Luca Strinati • La potestà di concedere deroghe ai Comuni appartiene allo Stato – titolare di competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente – inserendosi nell’ambito dell’attività di programmazione che coinvolge anche la Regione, la quale non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe


A stabilirlo è la Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 22 giugno 2012, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dallo Stato relativamente all’art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 10 del 2011, ai sensi del quale «la giunta regionale – sentita la Commissione consiliare competente – può consentire ai Comuni montani ed ai Comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità».

La disposizione regionale – essendo incompatibile con l’art. 205, comma 1 bis, del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del Comune interessato, esclusivamente dal Ministro dell’Ambiente – risulta per la Corte in contrasto con l’art. 117, seconda comma, lett. s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia ambientale.

L’attività di programmazione attribuita alle Regioni, per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, non implica ad avviso della Corte che le stesse Regioni possano autorizzare deroghe per singoli Comuni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere. La possibilità di realizzare «compensazioni» tra le percentuali di raccolta differenziata conseguite dai diversi Comuni all’interno del medesimo territorio costituisce una delle modalità attraverso cui il Comune richiedente intende conseguire gli obiettivi indicati dall’art. 181, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. La suddetta compensazione è quindi uno dei possibili contenuti dell’accordo di programma, che deve essere stipulato tra Ministero dell’Ambiente, Regione ed Enti locali interessati prima dell’autorizzazione alla deroga, da concedersi esclusivamente da parte del Ministro dell’Ambiente.

 

02/07/2012                                                                                                                                                                                                                 Luca Strinati