Home Politiche Normativa & Giurisprudenza Albo Nazional...

Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Il T.A.R. Campania si pronuncia sulle ipotesi di sospensione dell´iscrizione

Il Tribunale amministrativo di Napoli, con sentenza del 18 marzo scorso, ha chiarito che la misura della sospensione dell’iscrizione può essere adottata, oltre che nei casi di cui all’art. 16, comma 1, del D.M. n. 406/1998, recante norme di attuazione di direttive europee in materia di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, anche nell’ipotesi contemplata dal 2° comma dello stesso art. 16.

Tale disposizione prevede che l’efficacia dell’iscrizione all’Albo può essere sospesa dalle sezioni regionali qualora si verifichi, a carico degli amministratori o del responsabile tecnico, la pendenza, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 2, lett. f). Quest’ultimo inibisce l’iscrizione all’Albo in caso di condanne a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, alla reclusione non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché alla reclusione non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

I Giudici amministrativi hanno inoltre evidenziato che l’art. 15 del citato decreto ministeriale prevede che «l’impresa è tenuta a comunicare alle sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo, ogni modifica della natura individuale dell’impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull’iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche».

Il sequestro preventivo in sede penale e la nomina di amministratori giudiziari rientrano evidentemente nell’ambito applicativo della suddetta disposizione, a nulla rilevando che nel certificato camerale non sia stato annotato alcun mutamento nelle cariche sociali.

Considerato che nel caso concreto è emersa l´omessa comunicazione da parte della società delle suddette circostanze, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che la determinazione di sospensione dell´iscrizione all´Albo trovi anche sostegno nell´art. 16, comma 1, lett. c) del decreto, nella parte in cui sancisce la sospensione dell’iscrizione qualora venga accertata l´inosservanza dell’obbligo previsto dal menzionato art. 15.

Luca Strinati