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Fonti rinnovabili, Conferenza di servizi

di Luca Strinati • Consiglio di Stato: procedimento viziato in caso di convocazione o dichiarazione di chiusura della Conferenza di servizi da parte di Amministrazione incompetente

I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 1° agosto 2012, n. 4400, affrontando la spinosa questione della riattivazione, mediante utilizzazione delle cosiddette biomasse quale combustibile, della Sezione 2 della Centrale termoelettrica del Mercure in Calabria, hanno ribadito che la Conferenza di servizi costituisce “un procedimento, nel quale si inseriscono valutazioni, pareri, determinazioni proprie di diverse Amministrazioni, preposte alla cura di differenti interessi pubblici, all’evidente scopo di snellire i tempi e le scansioni della procedura al fine di concentrarne l’esito in un unico provvedimento“.

 

L’istituto della Conferenza di servizi, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione e la gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, assume anche, secondo la Corte Costituzionale (Sent. 11 luglio 2012, n. 179), “la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente”.

 

La Conferenza è, inoltre, dal punto di vista soggettivo, un insieme integrato, costituito dai soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti. Essa trova il proprio senso nella partecipazione integrata di tutti i componenti necessari in tutte le fasi dei propri lavori, fino al provvedimento finale di spettanza della Regione, l’amministrazione alla quale compete per legge di indire la Conferenza, assumerne la conduzione e rendere la decisione finale derivante dalla valutazione collegiale di tutti gli interessi coinvolti.

 

Ne deriva che qualora la convocazione della Conferenza di servizi, o i suoi lavori, o la dichiarazione di chiusura della stessa, siano state oggetto di azione da parte di un’amministrazione incompetente, tutta l’attività procedimentale deve ritenersi viziata, a nulla rilevando la volontà dell’amministrazione competente di sanare il procedimento mediante la convalida degli atti della conferenza. Non è possibile, spiegano i Giudici, la ratifica di un procedimento, quale si configura dal punto di vista oggettivo la Conferenza di servizi, ma unicamente di provvedimenti in essa incidenti.

 

Luca Strinati