È tempo di elezioni, ed un grossolano, forse non innocente, errore di trascrittura delle risorse per investimenti destinati alle imprese di autotrasporto merci, all’adeguamento tecnologico del parco veicolare, al trasporto intermodale fa riflettere sul modo tutto italiano di rendere la situazione un’occasione ideale per promettere tanto, con ricadute sicure sul risultato delle votazioni
“Nella G.U. n. 178 del 1.08.2017 sono stati pubblicati i decreti disciplinanti le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto merci c/t per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore. Le risorse disponibili ammontano a 35.950.177 milioni di euro”. 35 milioni di milioni di euro! Eppure così si legge sul sito http://www.ramspa.it/ (Nota 1).
Certo – si dirà che l’errore è stato della società che gestisce il sito web della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti, ma sbagliare su queste cifre è singolare. E molti hanno creduto alla storia dei 36mila miliardi di euro. Che sono diventati – incredibilmente – 40mila miliardi su altri siti web e poi 50mila miliardi nelle comunicazioni ufficiali di alcuni politici.
Quanti scrivono senza nemmeno controllare ciò che hanno scritto?
In Italia da anni vige l’effetto annuncio. Si sparano cifre a casaccio per vedere cosa succede. Fonti autorevoli confermano lo svarione determinato dal fatto che – a quanto pare – l’ufficio comunicazione della neo società per azioni denominata RAM non abbia nemmeno la capacità di leggere una cifra, chiarissima ed esplicitata anche nella sua complessiva determinazione (Nota 2) e tutti si precipitano a fantasticare su quali incredibili gare di appalto si potranno fare con queste risorse. Nessuno che controlli ma – soprattutto – nessuno che rifletta per un attimo.
Possibile? Possibile che al Sud siano stati stanziati importi pari a cinquantamila miliardi di euro? (Nota 3).
Gli addetti al settore nautico dovrebbero essere più abituati alle cifre e fatti due conti hanno riportato un dato diverso: 40 miliardi di euro in 10 anni (Nota 4). Non un dato più attendibile ma soltanto diverso. Nessuno che si sia peritato di verificare cosa esattamente fosse scritto nella Gazzetta Ufficiale.
Siamo in periodo di elezioni: cercasi candidato politico in grado di distinguere fake news a colpo d’occhio. Cercasi politico che non cavalchi cifre a caso pur di essere intervistato.
Certamente qualche confusione può essere stata determinata dall’importo stanziato nella Legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017): 40 miliardi di euro? (Nota 5) [ non si trova traccia].
Molto più interessante invece il comma 578
Un comma da nulla e che pare a costo zero mentre certamente determinerà un disastro dal punto di vista delle autorità portuali. Alle costituende ZES previste al punto 7 più 7 anni – ovvero porti franchi nei quali tutti potranno attraccare, evitare dazi, dogana, controlli – è stato aggiunto questo comma 578. Perché si sa, il politico di lungo corso non si fida dei tecnici e quindi pensa che le operazioni per le ZES [ Zone logistiche semplificate istituite nell’ambito delle Zone economiche speciali, al massimo due nelle Regioni individuate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (Nota 6) ] possano essere lunghe e problematiche.
Molto meglio – ha pensato il candidato pronto a farsi eleggere – una manovra quasi immediatamente spendibile – specie considerando come il Catasto sia già stato appaltato e sotto il controllo degli amici degli amici… E qui al comma 578 si apre un mondo. Un mondo fatto di appalti, convenzioni e accordi quadro. Che se poi contraddicono le Norme di livello superiore chi se ne importa… (Nota 7).
L’articolo 2, commi 40 del D.Lgs. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – esclude che immobili censiti nelle categorie catastali E/1 «Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei» possano essere utilizzati o destinati anche parzialmente destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale.
Il punto è sintetizzabile così: una qualsiasi attività di trasporto produce reddito? Per gli operatori logistici evidentemente sì. Per i geniali estensori della Legge di Bilancio 2018 no! Prego, avanti così. Banchine, infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi per operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati.
I cinesi ringraziano! Anche altri stanno ringraziando… Potrete costruire in Italia tutti i porti che volete e poi classificarli come E/1 – esentasse. E questo spiega molto circa i Piani di sviluppo recentemente presentati. E secondo voi gli estensori della Legge di Bilancio sono a conoscenza del Codice Civile? Sì perché – volendo – quello che hanno scritto è illegale.
“Art. 822 del Codice Civile. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”.
Giova rammentare ai politici che il settore – utilissimo ma che pure impatta (costi ambientali e paesaggistici) in modo considerevole sulla qualità dell’ambiente e determina ingenti risorse economiche ai fini dei necessari adeguamenti infrastrutturali per la logistica – vale 110 miliardi di euro/anno. Per i porti italiani transitano annualmente circa 480 milioni di tonnellate di merci di cui l’83% (400 milioni di tonnellate relative a prodotti finiti, grezzi o semilavorati) ha raggiunto altri porti oppure è stato movimentato su strade o ferrovie.
A Napoli – giusto a titolo di esempio – il solo intervento al Molo Beverello riguarda principalmente la realizzazione di terminal passeggeri che sulla carta saranno a beneficio dei 6,5 milioni di turisti e cittadini che ogni anno ne usufruiscono per raggiungere le isole e altre destinazioni ma allo Stato costa 20,5 milioni di euro (finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e che potranno – stante il comma 578 – essere accatastati come E/1 e poi ceduti a chissà chi. I biglietti tanto si fanno on-line – a terra non ci sono tasse e quindi si tratta di un’operazione molto conveniente.
Saperlo aiuta a scegliere chi votare il 4 marzo 2018? Pare di sì, in molte Regioni certamente. In Sardegna molti stanno restituendo la cartella elettorale. Anche al Nord tra poco in molti faranno la stessa cosa considerate le deliranti norme che regalano tutto il settore dei trasporti e della logistica a gruppi stranieri evidentemente troppo vicini agli attuali governanti.
[ Paola Villani ]
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Politecnico di Milano
(Nota 1) Qui il testo della comunicazione
http://www.ramspa.it/comunicazione/news/investimenti-2017-pubblicati-i-decreti-gazzetta-ufficiale
(Nota 2)
Come si evince dalla lettura della Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1.08.2017. Importi stanziati: i fondi per l’autotrasporto sono stati decurtati di 1.049.823 euro e quindi – per il 2017 – equivalgono a 35.950.177 euro. Non sono pochi quasi trentasei milioni di euro per le sovvenzioni.
(Nota 3)
(Nota 4)
Si veda MobilityPress n. 133 febbraio 2018 – pagina 4
https://www.mokazine.com/read/mobilitypress/mobility-magazine-133
(Nota 5)
http://www.governo.it/approfondimento/legge-di-bilancio-2018/8744
(Nota 6)
Si veda anche http://www.altalex.com/documents/news/2017/12/04/zone-economiche-speciali-al-via
Giova rammentare come la proposta di legge «Disposizioni concernenti l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree depresse» (3314) sia stata fatta in data 16 settembre 2015 a firma dei deputati oriundi argentini Ricardo Antonio Merlo e Mario Alejandro Borghese che non pagano nemmeno le tasse in Italia come si evince dai documenti.
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(Nota 7)
Comma 578: A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all’allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell’articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché’ i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994.
(Nota 8)
L’articolo 2, commi 40 del D.Lgs. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – com’è noto – ha dettato norme in materia di classificazione degli immobili ed in particolare delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del «Gruppo E», con l’esclusione delle categorie E/7 ed E/8. In ottemperanza al citato decreto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, emanato in data 2 gennaio 2007, sono state precisate le modalità tecniche attuative nonché le procedure relative agli adempimenti di parte e, per i casi di inadempienza, alle attività di competenza dell’Ufficio. Più in particolare il comma quaranta dell’articolo sopra citato dispone che «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 e E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale».